COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA (1849)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

PRINCIPII FONDAMENTALIdecreto

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.

V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll’interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale. Continua a leggere

Lo Statuto Albertino

Carlo Alberto firma lo Statuto il 4 marzo 1848

[4 marzo 1848]

CARLO ALBERTO
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
Ecc. Ecc. Ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza, o dispensarne.
Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti.
Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni ventuno.
Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l’Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l’uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono.
Art. 20. Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. Il Reggente prima d’entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa prescrive.
Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO
Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

  1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
  2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
  3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
  4. I Ministri di Stato;
  5. I Ministri Segretarii di Stato;
  6. Gli Ambasciatori;
  7. Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
  8. I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
  9. I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
  10. L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
  11. I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
  12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
  13. Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni;
  14. Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
  15. I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
  16. I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
  17. Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
  18. I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
  19. I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
  20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
  21. Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.
Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità.
Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de’ voti.
Art. 55. Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d’un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI
Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art. 67. I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL’ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68, La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.
Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72 Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73. L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art. 75. La Leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. E’ istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.
Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite.
Art. 83. Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.
Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, e del Commercio DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione C. ALFIERI

L’Unità e il diritto di voto

Alcune vulgate emerse per i 150 anni dell’Unità d’Italia vanno a tratteggiare lo Stato italiano neofondato come antitetico ad un sistema democratico, in altre parole si contesta la pochezza della percentuale degli aventi diritto al voto. Non hanno tutti i torti, in effetti potevano votare solo il 2% degli abitanti del neonato stato. La critica però commette due macroscopici errori storici. Prima di iniziare a spiegarli, va comunque detto che una riforma elettorale e anche una riforma del sistema scolastico vennero fatte colpevolmente tardi dei primi governanti del regno unitario.
Innanzi tutto, il primo errore è che si vuole guardare il passato con gli occhiali del presente e ciò è sbagliato; in tal modo, infatti, si vedrà sempre il periodo già trascorso come un regresso rispetto a quello attuale, invece il passato va sempre considerato in relazione al suo periodo antecedente: solo in questo modo si possono cogliere i progressi o i regressi dell’epoca studiata.
Il secondo errore, che è anche il più grave, è isolare il contesto italiano da quello mondiale. Va bene che nel 1861 (e fino al 1882 ) votavano in Italia solo il 2% dei cittadini, ma nel resto del mondo, erano già democrazie pienamente sviluppate? No, affatto.
In Francia, c’era l’impero, con Napoleone III unico governatore, senza ministri (ergo, senza elezioni); nei possedimenti asburgici l’impero di Francesco Giuseppe era ancora assoluto e non c’era una costituzione; nella Russia gli Zar si consideravano ancora regnanti per volere divino (e si considereranno tali fino al 1917); la Germania rimase un guazzabuglio di stati e principati fino al 1871 e anche oltre (una struttura statuale più omogenea si ebbe solo con la fine della prima guerra mondiale).
Gli unici due stati più progrediti in senso democratico erano gli Stati Uniti d’America e la Gran Bretagna, ma negli Stati Uniti esisteva ancora la schiavitù (anzi si erano pure scissi in due pur di difenderla) e il voto dei neri all’inizio valeva solo 3/5 di un voto bianco e, comunque, il problema della discriminazione razziale continuò fino agli anni ’60 del XX secolo. In Gran Bretagna c’era stata una riforma elettorale nel 1832 che ampliava la percentuale dei votanti, ma questa legge andava a modificare una situazione vecchia di almeno tre secoli (paradossalmente furono più veloci gli italiani con una riforma fatta nel giro di una ventina d’anni). Oltretutto il sistema inglese ha dimostrato tutti i suoi enormi problemi durante il periodo della Thatcher, per cui in tempi non sospetti.

Oltretutto nell’Ottocento, c’era una visione del voto in senso, potremmo dire, aristocratico, solo chi aveva un minimo di censo (e quindi cultura) poteva votare e quindi partecipare attivamente al governo del paese. In Stati con livelli d’ignoranza enormi, come si poteva pensare di affidare le scelte di governo, scelte politiche, intellettualmente elevate, a masse intere di gente che sapeva a mala pena leggere e scrivere?

L’intervento del Presidente della Repubblica in Parlamento per i 150 anni dell’Unità

Intervento del Presidente Napolitano alla Seduta comune del Parlamento in occasione dell’apertura delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia



Montecitorio, 17/03/2011
Signori Presidenti emeriti della Repubblica,
Signor Presidente della Senato,
Signor Presidente del Camera,
Signor Presidente del Consiglio,
Signor Presidente della Corte Costituzionale,
Onorevoli Parlamentari,
Signori rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni d’Italia,
Autorità, Signore e Signori,

Sento di dover rivolgere un riconoscente saluto ai tanti che hanno raccolto l’appello a festeggiare e a celebrare i 150 anni dell’Italia unita : ai tanti cittadini che ho incontrato o che mi hanno indirizzato messaggi, esprimendo sentimenti e pensieri sinceri, e a tutti i soggetti pubblici e privati che hanno promosso iniziative sempre più numerose in tutto il Paese. Istituzioni rappresentative e Amministrazioni pubbliche : Regioni e Provincie, e innanzitutto municipalità, Sindaci anche e in particolare di piccoli Comuni, a conferma che quella è la nostra istituzione di più antica e radicata tradizione storica, il fulcro dell’autogoverno democratico e di ogni assetto autonomistico. Scuole, i cui insegnanti e dirigenti hanno espresso la loro sensibilità per i valori dell’unità nazionale, stimolando e raccogliendo un’attenzione e disponibilità diffusa tra gli studenti. Istituzioni culturali di alto prestigio nazionale, Università, Associazioni locali legate alla memoria della nostra storia nei mille luoghi in cui essa si è svolta. E ancora, case editrici, giornali, radiotelevisioni, in primo luogo quella pubblica. Grazie a tutti. Grazie a quanti hanno dato il loro apporto nel Comitato interministeriale e nel Comitato dei garanti, a cominciare dal suo Presidente. Comune può essere la soddisfazione per questo dispiegamento di iniziative e contributi, che continuerà ben oltre la ricorrenza di oggi. E anche, aggiungo, per un rilancio, mai così vasto e diffuso, dei nostri simboli, della bandiera tricolore, dell’Inno di Mameli, delle melodie risorgimentali.

Si è dunque largamente compresa e condivisa la convinzione che ci muoveva e che così formulerò : la memoria degli eventi che condussero alla nascita dello Stato nazionale unitario e la riflessione sul lungo percorso successivamente compiuto, possono risultare preziose nella difficile fase che l’Italia sta attraversando, in un’epoca di profondo e incessante cambiamento della realtà mondiale. Possono risultare preziose per suscitare le risposte collettive di cui c’è più bisogno : orgoglio e fiducia ; coscienza critica dei problemi rimasti irrisolti e delle nuove sfide da affrontare ; senso della missione e dell’unità nazionale. E’ in questo spirito che abbiamo concepito le celebrazioni del Centocinquantenario. Orgoglio e fiducia, innanzitutto. Non temiamo di trarre questa lezione dalle vicende risorgimentali! Non lasciamoci paralizzare dall’orrore della retorica : per evitarla è sufficiente affidarsi alla luminosa evidenza dei fatti.

L’unificazione italiana ha rappresentato un’impresa storica straordinaria, per le condizioni in cui si svolse, per i caratteri e la portata che assunse, per il successo che la coronò superando le previsioni di molti e premiando le speranze più audaci. Come si presentò agli occhi del mondo quel risultato? Rileggiamo la lettera che quello stesso giorno, il 17 marzo 1861, il Presidente del Consiglio indirizzò a Emanuele Tapparelli D’Azeglio, che reggeva la Legazione d’Italia a Londra : «Il Parlamento Nazionale ha appena votato e il Re ha sanzionato la legge in virtù della quale Sua Maestà Vittorio Emanuele II assume, per sé e per i suoi successori, il titolo di Re d’Italia. La legalità costituzionale ha così consacrato l’opera di giustizia e di riparazione che ha restituito l’Italia a se stessa. A partire da questo giorno, l’Italia afferma a voce alta di fronte al mondo la propria esistenza. Il diritto che le apparteneva di essere indipendente e libera, e che essa ha sostenuto sui campi di battaglia e nei Consigli, l’Italia lo proclama solennemente oggi».

Così Cavour, con parole che rispecchiavano l’emozione e la fierezza per il traguardo raggiunto : sentimenti, questi, con cui possiamo ancor oggi identificarci. Il plurisecolare cammino dell’idea d’Italia si era concluso : quell’idea-guida, per lungo tempo irradiatasi grazie all’impulso di altissimi messaggi di lingua, letteratura e cultura, si era fatta strada sempre più largamente, nell’età della rivoluzione francese e napoleonica e nei decenni successivi, raccogliendo adesioni e forze combattenti, ispirando rivendicazioni di libertà e moti rivoluzionari, e infine imponendosi negli anni decisivi per lo sviluppo del movimento unitario, fino al suo compimento nel 1861. Non c’è discussione, pur lecita e feconda, sulle ombre, sulle contraddizioni e tensioni di quel movimento che possa oscurare il dato fondamentale dello storico balzo in avanti che la nascita del nostro Stato nazionale rappresentò per l’insieme degli italiani, per le popolazioni di ogni parte, Nord e Sud, che in esso si unirono.

Entrammo, così, insieme, nella modernità, rimuovendo le barriere che ci precludevano quell’ingresso. Occorre ricordare qual era la condizione degli italiani prima dell’unificazione? Facciamolo con le parole di Giuseppe Mazzini – 1845: «Noi non abbiamo bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le nazioni d’Europa ; non abbiamo centro comune, né patto comune, né comune mercato. Siamo smembrati in otto Stati, indipendenti l’uno dall’altro…Otto linee doganali….dividono i nostri interessi materiali, inceppano il nostro progresso….otto sistemi diversi di monetazione, di pesi e di misure, di legislazione civile, commerciale e penale, di ordinamento amministrativo, ci fanno come stranieri gli uni agli altri». E ancora, proseguiva Mazzini, Stati governati dispoticamente, «uno dei quali – contenente quasi il quarto della popolazione italiana – appartiene allo straniero, all’Austria». Eppure, per Mazzini era indubitabile che una nazione italiana esistesse, e che non vi fossero «cinque, quattro, tre Italie» ma «una Italia».

Fu dunque la consapevolezza di basilari interessi e pressanti esigenze comuni, e fu, insieme, una possente aspirazione alla libertà e all’indipendenza, che condussero all’impegno di schiere di patrioti – aristocratici, borghesi, operai e popolani, persone colte e incolte, monarchici e repubblicani – nelle battaglie per l’unificazione nazionale. Battaglie dure, sanguinose, affrontate con magnifico slancio ideale ed eroica predisposizione al sacrificio da giovani e giovanissimi, protagonisti talvolta delle imprese più audaci anche condannate alla sconfitta. E’ giusto che oggi si torni ad onorarne la memoria, rievocando episodi e figure come stiamo facendo a partire, nel maggio scorso, dall’anniversario della Spedizione dei Mille, fino all’omaggio, questa mattina, ai luoghi e ai prodigiosi protagonisti della gloriosa Repubblica romana del 1849.

Sono fonte di orgoglio vivo e attuale per l’Italia e per gli italiani le vicende risorgimentali da molteplici punti di vista, ed è sufficiente sottolinearne alcuni. In primo luogo, la suprema sapienza della guida politica cavouriana, che rese possibile la convergenza verso un unico, concreto e decisivo traguardo, di componenti soggettive e oggettive diverse, non facilmente componibili e anche apertamente confliggenti. In secondo luogo, l’emergere, in seno alla società e nettamente tra i ceti urbani, nelle città italiane, di ricche, forse imprevedibili riserve – sensibilità ideali e politiche, e risorse umane – che si espressero nello slancio dei volontari come componente attiva essenziale al successo del moto unitario, e in un’adesione crescente a tale moto da parte non solo di ristrette élite intellettuali ma di strati sociali non marginali, anche grazie al diffondersi di nuovi strumenti comunicativi e narrativi. E in terzo luogo vorrei sottolineare l’eccezionale levatura dei protagonisti del Risorgimento, degli ispiratori e degli attori del moto unitario. Una formidabile galleria di ingegni e di personalità – quelle femminili fino a ieri non abbastanza studiate e ricordate – di uomini di pensiero e d’azione.

A cominciare, s’intende, dai maggiori : si pensi, non solo a quale impronta fissata nella storia, ma a quale lascito cui attingere ancora con rinnovato fervore di studi e generale interesse, rappresentino il mito mondiale, senza eguali – che non era artificiosa leggenda – di Giuseppe Garibaldi, e le diverse, egualmente grandi eredità di Cavour, di Mazzini e di Cattaneo. Quei maggiori, lo sappiamo, tra loro dissentirono e si combatterono : ma ciascuno di essi sapeva quanto l’apporto degli altri concorresse al raggiungimento dell’obbiettivo considerato comune, anche se ciò non valse a cancellare contrasti di fondo e poi tenaci risentimenti. Ho detto dei principali protagonisti, ma molti altri nomi – del campo moderato, dell’area cattolico-liberale, e del campo democratico – potrebbero essere richiamati a testimonianza di una straordinaria fioritura di personalità di spicco nell’azione politica, nella società civile, nell’amministrazione pubblica.

Questi fortificanti motivi di orgoglio italiano trovano d’altronde riscontro nei riconoscimenti che vennero in quello stesso periodo e successivamente, dall’esterno del nostro paese, da esponenti della politica e della cultura storica d’altre nazioni ; riconoscimenti della portata europea della nascita dell’Italia unita, dell’impatto che essa ebbe su altre vicende di nazionalità in movimento nell’Europa degli ultimi decenni dell’Ottocento e oltre. Né si può dimenticare l’orizzonte europeo della visione e dell’azione politica di Cavour, e la significativa presenza, nel bagaglio ideale risorgimentale, della generosa utopia degli Stati Uniti d’Europa. Nell’avvicinarsi del Centocinquantenario si è riacceso in Italia il dibattito sia attorno ai limiti e ai condizionamenti che pesarono sul processo unitario sia attorno alle più controverse scelte successive al conseguimento dell’Unità. Sorvolare su tali questioni, rimuovere le criticità e negatività del percorso seguito prima e dopo al 1860-61, sarebbe davvero un cedere alla tentazione di racconti storici edulcorati e alle insidie della retorica.

Sono però fuorvianti certi clamorosi semplicismi : come quello dell’immaginare un possibile arrestarsi del movimento per l’Unità poco oltre il limite di un Regno dell’Alta Italia : di contro a quella visione più ampiamente inclusiva dell’Italia unita, che rispondeva all’ideale del movimento nazionale (come Cavour ben comprese, ci ha insegnato Rosario Romeo) – visione e scelta che l’impresa garibaldina, la Spedizione dei Mille rese irresistibile. L’Unità non poté compiersi che scontando limiti di fondo come l’assenza delle masse contadine, cioè della grande maggioranza, allora, della popolazione, dalla vita pubblica, e dunque scontando il peso di una questione sociale potenzialmente esplosiva. L’Unità non poté compiersi che sotto l’egida dello Stato più avanzato, già caratterizzato in senso liberale, più aperto e accogliente verso la causa italiana e i suoi combattenti che vi fosse nella penisola, e cioè sotto l’egida della dinastia sabauda e della classe politica moderata del Piemonte, impersonata da Cavour.

Fu quella la condizione obbiettiva riconosciuta con generoso realismo da Garibaldi, pur democratico e repubblicano, col suo «Italia e Vittorio Emanuele». E se lo scontro tra garibaldini ed Esercito Regio sull’Aspromonte è rimasto traccia dolorosa dell’aspra dialettica di posizioni che s’intrecciò col percorso unitario, appare singolare ogni tendenza a «scoprire» oggi con scandalo come le battaglie sul campo per l’Unità furono ovviamente anche battaglie tra italiani, similmente a quanto accadde dovunque vi furono movimenti nazionali per la libertà e l’indipendenza. Ma al di là di semplicismi e polemiche strumentali, vale piuttosto la pena di considerare i termini della riflessione e del dibattito più recente sulle scelte che vennero adottate subito dopo l’unificazione dalle forze dirigenti del nuovo Stato. E a questo proposito si sono registrati seri approfondimenti critici : che non possono tuttavia non collocarsi nel quadro di una obiettiva valutazione storica del quadro dell’Italia pre-unitaria quale era stato ereditato dal nuovo governo e Parlamento nazionale.

Questi si trovarono dianzi a ferree necessità di sopravvivenza e sviluppo dello Stato appena nato, che non potevano non prevalere su un pacato e lungimirante esame delle opzioni in campo, specie quella tra accentramento, nel segno della continuità e dell’uniformità rispetto allo Stato piemontese da un lato, e – se non federalismo – decentramento, con forme di autonomia e autogoverno anche al livello regionale, dall’altro lato. E a questo proposito vale ancor oggi la vigorosa sintesi tracciata da un grande storico, che pure fu spirito eminentemente critico, Gaetano Salvemini. «I governanti italiani, fra il 1860 e il 1870, si trovavano – egli scrisse – alle prese con formidabili difficoltà». Quello che s’impose era allora – a giudizio di Salvemini – «il solo ordinamento politico e amministrativo, con cui potesse essere soddisfatto in Italia il bisogno di indipendenza e di coesione nazionale». E così, attraverso errori non meno gravi delle difficoltà da superare, «fu compiuta – sono ancora parole dello storico – un’opera ciclopica. Fu fatto di sette eserciti un esercito solo…Furono tracciate le prime linee della rete ferroviaria nazionale. Fu creato un sistema spietato di imposte per sostenere spese pubbliche crescenti e per pagare l’interesse dei debiti….Furono rinnovati da cima a fondo i rapporti tra lo Stato e la Chiesa». E fu debellato il brigantaggio nell’Italia meridionale, anche se pagando la necessità vitale di sconfiggere quel pericolo di reazione legittimista e di disgregazione nazionale col prezzo di una repressione talvolta feroce in risposta alla ferocia del brigantaggio e, nel lungo periodo, col prezzo di una tendenziale estraneità e ostilità allo Stato che si sarebbe ancor più radicata nel Mezzogiorno.

Da un quadro storico così drammaticamente condizionato, e da un’«opera ciclopica» di unificazione, che gettò le basi di un mercato nazionale e di un moderno sviluppo economico e civile, possiamo trarre oggi motivi di comprensione del nostro modo di costituirci come Stato, motivi di orgoglio per quel che 150 anni fa nacque e si iniziò a costruire, motivi di fiducia nella tradizione di cui in quanto italiani siamo portatori ; e possiamo in pari tempo trarre piena consapevolezza critica dei problemi con cui l’Italia dové fare e continua a fare i conti. Problemi e debolezze di ordine istituzionale e politico, che – nei decenni successivi all’Unità – hanno inciso in modo determinante sulle travagliate vicende dello Stato e della società nazionale, sfociate dopo la prima guerra mondiale in una crisi radicale risolta con la violenza in chiave autoritaria dal fascismo. Ed egualmente problemi e debolezze di ordine strutturale, sociale e civile.

Sono i primi problemi quelli che oggi ci appaiono aver trovato – nello scorso secolo – più valide risposte. Mi riferisco a quel grande fatto di rinnovamento dello Stato in senso democratico che ha coronato il riscatto dell’Italia dalla dittatura totalitaria e dal nuovo servaggio in cui la nazione venne ridotta dalla guerra fascista e dalla disfatta che la concluse. Un riscatto reso possibile dall’emergere delle forze tempratesi nell’antifascismo, e dalla mobilitazione partigiana, cui si affiancarono nella Resistenza le schiere dei militari rimasti fedeli al giuramento. Un riscatto che culminò nella eccezionale temperie ideale e culturale e nel forte clima unitario – più forte delle diversità storiche e delle fratture ideologiche – dell’Assemblea Costituente. Con la Costituzione approvata nel dicembre 1947 prese finalmente corpo un nuovo disegno statuale, fondato su un sistema di principi e di garanzie da cui l’ordinamento della Repubblica, pur nella sua prevedibile e praticabile evoluzione, non potesse prescindere.

Come venne esplicitamente indicato nella relazione Ruini sul progetto di Costituzione, «l’innovazione più profonda» consisteva nel poggiare l’ordinamento dello Stato su basi di autonomia, secondo il principio fondamentale dell’articolo 5 che legò l’unità e indivisibilità della Repubblica al riconoscimento e alla promozione delle autonomie locali, riferite, nella seconda parte della Carta, a Regioni, Provincie e Comuni. E altrettanto esplicitamente, nella relazione Ruini, si presentò tale innovazione come correttiva dell’accentramento prevalso all’atto dell’unificazione nazionale. La successiva pluridecennale esperienza delle lentezze, insufficienze e distorsioni registratesi nell’attuazione di quel principio e di quelle norme costituzionali, ha condotto dieci anni fa alla revisione del Titolo V della Carta. E non è un caso che sia quella l’unica rilevante riforma della Costituzione che finora il Parlamento abbia approvato, il corpo elettorale abbia confermato e governi di diverso orientamento politico si siano impegnati ad applicare concretamente.

E’ stata in definitiva recuperata l’ispirazione federalista che si presentò in varie forme ma non ebbe fortuna nello sviluppo e a conclusione del moto unitario. All’indomani dell’unificazione, anche i progetti moderatamente autonomistici che erano stati predisposti in seno al governo, cedettero il passo ai timori e agli imperativi dominanti, già nel breve tempo che a Cavour fu ancora dato di vivere e nonostante la sua ribadita posizione di principio ostile all’accentramento benché non favorevole al federalismo. E oggi dell’unificazione celebriamo l’anniversario vedendo l’attenzione pubblica rivolta a verificare le condizioni alle quali un’evoluzione in senso federalistico – e non solo nel campo finanziario – potrà garantire maggiore autonomia e responsabilità alle istituzioni regionali e locali rinnovando e rafforzando le basi dell’unità nazionale. E’ tale rafforzamento, e non il suo contrario, l’autentico fine da perseguire.

D’altronde, nella nostra storia e nella nostra visione, la parola unità si sposa con altre : pluralità, diversità, solidarietà, sussidiarietà. In quanto ai problemi e alle debolezze di ordine strutturale, sociale e civile cui ho poc’anzi fatto cenno e che abbiamo ereditato tra le incompiutezze dell’unificazione perpetuatesi fino ai nostri giorni, è il divario tra Nord e Sud, è la condizione del Mezzogiorno che si colloca al centro delle nostre preoccupazioni e responsabilità nazionali. Ed è rispetto a questa questione che più tardano a venire risposte adeguate. Pesa certamente l’esperienza dei tentativi e degli sforzi portati avanti a più riprese nei decenni dell’Italia repubblicana e rimasti non senza frutti ma senza risultati risolutivi ; pesa altresì l’oscurarsi della consapevolezza delle potenzialità che il Mezzogiorno offre per un nuovo sviluppo complessivo del paese e che sarebbe fatale per tutti non saper valorizzare. Proprio guardando a questa cruciale questione, vale il richiamo a fare del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia l’occasione per una profonda riflessione critica, per quello che ho chiamato “un esame di coscienza collettivo”.

Un esame cui in nessuna parte del paese ci si può sottrarre, e a cui è essenziale il contributo di una severa riflessione sui propri comportamenti da parte delle classi dirigenti e dei cittadini dello stesso Mezzogiorno. E’ da riferire per molti aspetti e in non lieve misura al Mezzogiorno, ma va vista nella sua complessiva caratterizzazione e valenza nazionale, la questione sociale, delle disuguaglianze, delle ingiustizie – delle pesanti penalizzazioni per una parte della società – quale oggi si presenta in Italia. Anche qui ci sono eredità storiche, debolezze antiche con cui fare i conti, a cominciare da quella di una cronica insufficienza di possibilità di occupazione, che nel passato, e ancora dopo l’avvento della Repubblica, fece dell’Italia un paese di massiccia emigrazione e oggi convive con il complesso fenomeno del flusso immigratorio, del lavoro degli immigrati e della loro necessaria integrazione.

Senza temere di eccedere nella sommarietà di questo mio riferimento alla questione sociale, dico che la si deve vedere innanzitutto come drammatica carenza di prospettive di occupazione e di valorizzazione delle proprie potenzialità per una parte rilevante delle giovani generazioni. E non c’è dubbio che la risposta vada in generale trovata in una nuova qualità e in un accresciuto dinamismo del nostro sviluppo economico, facendo leva sul ruolo di protagonisti che in ogni fase di costruzione, ricostruzione e crescita dell’economia nazionale hanno assolto e sono oggi egualmente chiamati ad assolvere il mondo dell’impresa e il mondo del lavoro, passati entrambi, in oltre un secolo, attraverso profonde, decisive trasformazioni. Ma non è certo mia intenzione passare qui in rassegna l’insieme delle prove che ci attendono. Vorrei solo condividessimo la convinzione che esse costituiscono delle autentiche sfide, quanto mai impegnative e per molti aspetti assai dure, tali da richiedere grande spirito di sacrificio e slancio innovativo, in una rinnovata e realistica visione dell’interesse generale.

La carica di fiducia che ci è indispensabile dobbiamo ricavarla dalla esperienza del superamento di molte ardue prove nel corso della nostra storia nazionale e dal consolidamento di punti di riferimento fondamentali per il nostro futuro. Una prova di straordinaria difficoltà e importanza l’Italia unita ha superato affrontando e via via sciogliendo il conflitto con la Chiesa cattolica. Dopo il 1861 l’obbiettivo della piena unificazione nazionale fu perseguito e raggiunto anche con la terza guerra d’indipendenza nel 1866 e a conclusione della guerra 1915-18 : ma irrinunciabile era l’obbiettivo di dare in tempi non lunghi al nascente Stato italiano Roma come capitale, la cui conquista per via militare – fallito ogni tentativo negoziale – fece precipitare inevitabilmente il conflitto con il Papato e la Chiesa. Ma esso fu avviato a soluzione con un’intelligenza, moderazione e capacità di mediazione di cui già lo Stato liberale diede il segno con la Legge delle guarentigie nel 1871 e che – sottoscritti nel 1929 e infine recepiti in Costituzione i Patti Lateranensi – sfociò in tempi recenti nella revisione del Concordato. Si ebbe di mira, da parte italiana, il fine della laicità dello Stato e della libertà religiosa e insieme il graduale superamento di ogni separazione e contrapposizione tra laici e cattolici nella vita sociale e nella vita pubblica.

Un fine, e un traguardo, perseguiti e pienamente garantiti dalla Costituzione repubblicana e proiettatisi sempre di più in un rapporto altamente costruttivo e in una «collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese» – anche attraverso il riconoscimento del ruolo sociale e pubblico della Chiesa cattolica e, insieme, nella garanzia del pluralismo religioso. Questo rapporto si manifesta oggi come uno dei punti di forza su cui possiamo far leva per il consolidamento della coesione e unità nazionale. Ce ne ha dato la più alta testimonianza il messaggio augurale indirizzatomi per l’odierno anniversario – e lo ringrazio – dal Papa Benedetto XVI. Un messaggio che sapientemente richiama il contributo fondamentale del Cristianesimo alla formazione, nei secoli, dell’identità italiana, così come il coinvolgimento di esponenti del mondo cattolico nella costruzione dello Stato unitario, fino all’incancellabile apporto dei cattolici e della loro scuola di pensiero alla elaborazione della Costituzione repubblicana, e al loro successivo affermarsi nella vita politica, sociale e civile nazionale.

Ma quante prove superate e quanti momenti alti vissuti nel corso della nostra storia potremmo richiamare a sostegno della fiducia che deve guidarci di fronte alle sfide di oggi e del futuro! Anche a voler solo considerare il periodo successivo alla sconfitta e al crollo del 1943 e poi alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, è ancora incancellabile nell’animo di quanti come me, giovanissimi, attraversarono quel passaggio cruciale, la memoria di un abisso di distruzione e generale arretramento da cui potevamo temere di non riuscire a risollevarci. Eppure l’Italia unita, dopo aver scongiurato con sapienza politica rischi di separatismo e di amputazione del territorio nazionale, riuscì a rimettersi in piedi. Il primo, e forse più autentico «miracolo», fu la ricostruzione, e quindi – nonostante aspri conflitti ideologici, politici e sociali – il balzo in avanti, oltre ogni previsione, dell’economia italiana, le cui basi erano state gettate nel primo cinquantennio di vita dello Stato nazionale. L’Italia entrò allora a far parte dell’area dei paesi più industrializzati e progrediti, nella quale poté fare ingresso e oggi resta collocata grazie alla più grande invenzione storica di cui essa ha saputo farsi protagonista a partire dagli anni ’50 dello scorso secolo: l’integrazione europea.

Quella divenne ed è anche l’essenziale cerniera di una sempre più attiva proiezione dell’Italia nella più vasta comunità transatlantica e internazionale. La nostra collocazione convinta, senza riserve, assertiva e propulsiva nell’Europa unita, resta la chance più grande di cui disponiamo per portarci all’altezza delle sfide, delle opportunità e delle problematicità della globalizzazione. Prove egualmente rischiose e difficili abbiamo dovuto superare, nell’Italia repubblicana, sul terreno della difesa e del consolidamento delle istituzioni democratiche. Mi riferisco a insidie subdole e penetranti, così come ad attacchi violenti e diffusi – stragismo e terrorismo – che non fu facile sventare e che si riuscì a debellare grazie al solido ancoraggio della Costituzione e grazie alla forza di molteplici forme di partecipazione sociale e politica democratica ; risorse sulle quali sempre fa affidamento la lotta contro l’ancora devastante fenomeno della criminalità organizzata.

In tutte quelle circostanze, ha operato, e ha deciso a favore del successo, un forte cemento unitario, impensabile senza identità nazionale condivisa. Fattori determinanti di questa nostra identità italiana sono la lingua e la cultura, il patrimonio storico-artistico e storico-naturale : bisognerebbe non dimenticarsene mai, è lì forse il principale segreto dell’attrazione e simpatia che l’Italia suscita nel mondo. E parlo di espressioni della cultura e dell’arte italiana anche in tempi recenti : basti citare il rilancio nei diversi continenti della nostra grande, peculiare tradizione musicale, o il contributo del migliore cinema italiano nel rappresentare la realtà e trasmettere l’immagine, ovunque, del nostro paese. Ma dell’identità nazionale è innanzitutto componente primaria il senso di patria, l’amor di patria emerso e riemerso tra gli italiani attraverso vicende anche laceranti e fuorvianti. Aver riscoperto – dopo il fascismo – quel valore e farsene banditori non può esser confuso con qualsiasi cedimento al nazionalismo. Abbiamo conosciuto i guasti e pagato i costi della boria nazionalistica, delle pretese aggressive verso altri popoli e delle degenerazioni razzistiche. Ma ce ne siamo liberati, così come se ne sono liberati tutti i paesi e i popoli unitisi in un’Europa senza frontiere, in un’Europa di pace e cooperazione.

E dunque nessun impaccio è giustificabile, nessun impaccio può trattenerci dal manifestare – lo dobbiamo anche a quanti con la bandiera tricolore operano e rischiano la vita nelle missioni internazionali – la nostra fierezza nazionale, il nostro attaccamento alla patria italiana, per tutto quel che di nobile e vitale la nostra nazione ha espresso nel corso della sua lunga storia. E potremo tanto meglio manifestare la nostra fierezza nazionale, quanto più ciascuno di noi saprà mostrare umiltà nell’assolvere i propri doveri pubblici, nel servire ad ogni livello lo Stato e i cittadini. Infine, non ha nulla di riduttivo il legare patriottismo e Costituzione, come feci in quest’Aula in occasione del 60° anniversario della Carta del 1948. Una Carta che rappresenta tuttora la valida base del nostro vivere comune, offrendo – insieme con un ordinamento riformabile attraverso sforzi condivisi – un corpo di principii e di valori in cui tutti possono riconoscersi perché essi rendono tangibile e feconda, aprendola al futuro, l’idea di patria e segnano il grande quadro regolatore delle libere battaglie e competizioni politiche, sociali e civili.

Valgano dunque le celebrazioni del Centocinquantenario a diffondere e approfondire tra gli italiani il senso della missione e dell’unità nazionale : come appare tanto più necessario quanto più lucidamente guardiamo al mondo che ci circonda, con le sue promesse di futuro migliore e più giusto e con le sue tante incognite, anche quelle misteriose e terribili che ci riserva la natura. Reggeremo – in questo gran mare aperto – alle prove che ci attendono, come abbiamo fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi riserve di risorse umane e morali. Ma ci riusciremo ad una condizione: che operi nuovamente un forte cemento nazionale unitario, non eroso e dissolto da cieche partigianerie, da perdite diffuse del senso del limite e della responsabilità. Non so quando e come ciò accadrà ; confido che accada ; convinciamoci tutti, nel profondo, che questa è ormai la condizione della salvezza comune, del comune progresso.

Sulle violenze dei "piemontesi" sui "briganti"

Tutti gli intellettual-storici che nell’ultimo anno si son divertiti a dipingere come sterminio o massacro ( arrivando a vederne tinte etniche) l’operazione dei “piemontesi” contro i “briganti” subito dopo l’Unità d’Italia, esprimono una totale ignoranza della storia e della società. Ma la cosa più negativa di questa loro panphletistica è il tentare di togliere valore all’Unità (intesa come processo risorgimentale) e crepare l’unità dello Stato. Vanno per questo combattuti con tutti i mezzi che la cultura ci propone, ovvero scritti, pubblicazioni di fonti, articoli, conferenze. Opere talli di falsificazione della storia per palesi (e incomprensibili) scopi devono mantenere in allarme l’intera comunità nazionale.
Oltretutto questi finti intellettuali paiono miopi e ciechi nel vedere lo svolgersi della storia nei secoli; infatti qualunque processo di Unità nazionale ha avuto gravi atti di violenze civili, con sanguinosi eventi. Ovvio, quindi, che pure la nostra Unità non né poteva essere esente. Ma questi atti, seppure sanguinosi, hanno avuto l’onore di portare allo sviluppo dei diritti civili e al progresso sociale dello stato dove sono accaduti.
Gli esempi nella storia sono molti: la Guerra di Secessione americana; le due rivoluzioni inglesi; la Rivoluzione francese; l’intero processo unitario tedesco passato attraverso numerose guerre (tra cui le due Mondiali) e una terribile dittatura; in Russia, dove il processo di nascita dello stato parte addirittura da Pietro il Grande e termina con la morte di Stalin e, poi, con la fine dell’Urss, attraversando secoli zeppi di rivolte, guerre, carneficine, stragi, carestie; la guerra civile in Cina e le rivolte alla fine del Celeste Impero; il processo di modernizzazione giapponese e le due grandi rivolte conseguenti (ne è un esempio il film “L’ultimo samurai”); la recentissima guerra nei Balcani, che tutt’ora ha degli strascichi pesanti; Israele e la Palestina in guerra aperta da sessant’anni; l’India; il Pakistan; le recenti violenze in Tunisia, in Egitto, in Iran.
La “grande guerra civile” evocata per indicare l’opera di repressione di movimenti brigantisti nel Meridione, va quindi vista in quest’ottica appena descritta e, oltretutto, va limitata nel tempo, nello spazio e nel numero dei morti. Non è qualcosa di gigante come certa pamphletistica da strapazzo vorrebbe fra credere. Altrimenti, seguendo la linea di ragionamento che essa vuol sottintendere tutti gli Stati che ho citato nella lista sopra dovrebbero autoannullarsi e tornare quell’arlecchinesco mondo di una miriade di stati, staterelli, entità più o meno forti, più o meno grandi, dove gli abitanti non son più cittadini con diritti e doveri, tutelati dalla legge, in grado di garantirsi sempre maggiori opportunità, prospettive in ogni campo, ma miseri sudditi, boccheggianti, senza via d’uscita da un tunnel di ignoranza, prevaricazioni e obblighi, “vasi di terracotta costretti a viaggiar con molti vasi di ferro”.